Le agenzie di viaggi, in particolare coloro che vendono “pacchetti turistici” sono tenuti ad un regime particolare per il calcolo dell’IVA. In questo articolo spiegheremo come funziona il cosiddetto calcolo “base da base” e come opera il regime agenzie viaggi secondo l’articolo 74 ter del DPR 633/72.
Quando si applica il Regime agenzie viaggi
Il regime regolato dall’art. 74 ter si applica alle agenzie di viaggio, autorizzate secondo la legge 217/83, che operano come tour operator o che effettuano organizzazioni di viaggi, e che vendono pacchetti turistici.
I pacchetti turistici
Prima di andare avanti, capiamo prima cosa si intende per “pacchetto turistico”. Si tratta di una serie di servizi (biglietti aerei, guide turistiche, biglietti di ingresso, ecc.) acquistati singolarmente dal tour operator e poi rivenduti al cliente finale in un unico pacchetto, appunto, ricavando un unico corrispettivo. Quindi il tour operator effettua diversi acquisti per la composizione del pacchetto, ma che venderà in un’unica soluzione ricavandone un margine.
Casi di esclusione
Se l’agenzia viaggi compra e rivende un singolo servizio, oppure fattura le provvigioni alle strutture ricettive, in tal caso non si applica il regime 74 ter, bensì quello ordinario. In questo caso l’IVA sugli acquisti sarà indetraibile, gli altri acquisti invece saranno detrabili nei limiti di un eventuale prorata.
Il metodo “base da base” per il calcolo dell’IVA
A differenza del classico metodo “imposta da imposta” come avviene regolarmente per l’iva, il calcolo dell’imposta per la vendita di pacchetti turistici dalle agenzie viaggi è semplificato.
Infatti, ai fini del calcolo si prendono in considerazione:
- I costi sostenuti per comporre il pacchetto turistico, al lordo dell’eventuale IVA esposta in fattura. Quindi è l’ammontare di tutti i servizi acquistati da terzi che verranno destinati direttamente al cliente finale. L’eventuale IVA pagata sugli acquisti è indetraibile, quindi nel calcolo si tiene conto del totale della fattura o della ricevuta.
- Il corrispettivo ricevuto dal cliente che acquista il pacchetto. In questo caso l’agenzia di viaggi emetterà una fattura senza iva e con l’indicazione “Operazione con Iva assolta ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n.340”. Nel caso di fattura elettronica occorrerà indicare il codice di natura esenzione N5.
Dalla differenza tra il corrispettivo ricevuto dal cliente e i costi sostenuti per la composizione del pacchetto si avrà il margine dell’Agenzia viaggi. L’importo ottenuto sarà la base imponibile lorda, cioè il totale tra base imponibile e l’IVA dovuta. Dallo scorporo si otterrà l’effettiva IVA da pagare.
Esempio di calcolo IVA regime agenzie viaggi
Supponiamo che un’agenzia viaggi venda un pacchetto a 5000 euro. Il costo sostenuto per comprare tutti i servizi compresi nel pacchetto è di 3780 euro. La base imponibile lorda sarà pari a 5000 – 3780 = 1220 euro.
Per scorporare la base imponibile netta, si può fare questa semplice proporzione: Base imponibile Lorda x 100 / 122 = Base imponibile netta. Nel nostro caso 1220 x 100 / 122= 1000. Su questa si dovrà poi calcolare il 22% di IVA, cioè 1000 x 22% = 220 euro che sarà l’importo da versare secondo il regime agenzie viaggi.
Volendo si può fare direttamente il calcolo dell’IVA dovuta partendo dalla base imponibile lorda: Base imponibile lorda x 22 / 122 = Iva da versare. Nel nostro caso 1220 x 22 / 122 = 220 euro.
Territorialità dell’imposta
E’ di fondamentale importanza indentificare la territorialità comunitaria del servizio turistico fornito. Infatti l’imponibilità dei servizi che compongono il pacchetto cambia a seconda che siano intracomunitari, extra UE o misti:
- Intracomunitari: sono integralmente imponibili secondo il calcolo spiegato sopra;
- Extracomunitari: in questo caso si tratta di operazioni non soggette ad IVA secondo l’art. 9 del DPR 633/72;
- Misti sono servizi in parte forniti all’interno della Comunità europea, altri fuori. In questo caso la base imponibile al lordo dell’IVA si calcola applicando al corrispettivo globale il rapporto tra le quote Ue ed extra-Ue dei costi relativi a tali viaggi, e poi si sottrae a tale importo il costo dei servizi prestati da terzi nella Ue a favore del cliente. Infine, su tale base, si procede allo scorporo e si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Aspetti contabili Regime agenzie viaggi
I corrispettivi derivanti dalla vendita di pacchetti turistici devono essere annotati separatamente rispetto a quelli derivanti dall’attività ordinaria derivanti, ad esempio, dall’attività di intermediazione e dalle provvigioni. L’annotazione deve avvenire entro il mese successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuati, anche ai fini delle liquidazioni periodiche.
Anche le fatture e gli altri documenti di acquisto vanno annotati separatamente.
Il calcolo del volume d’affari per la dichiarazione IVA nel caso di Regime agenzie viaggi è dato dalle operazioni effettuate a dentro e fuori dal territorio comunitario, a cui si aggiungono anche le provvigioni derivante dall’attività di intermediazione.
Regime agenzie viaggi: come procedere?
Come abbiamo visto, la gestione di aziende di questo tipo comportano un notevole dispendio di tempo per lo studio che deve calcolarne l’IVA e per adempiere agli aspetti contabili.
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