Come spiegato in un precedente articolo, il 2 maggio 2022 scade il termine per l’invio della Dichiarazione IVA. Nel caso in cui si voglia evitare di inviare la LIPE del quarto trimestre 2021, allora il termine si accorcia al 28 febbraio. In questo articolo vedremo invece il modello ministeriale, le istruzioni operative della dichiarazione iva 2022 e le novità di quest’anno.
Modello ministeriale dichiarazione IVA
L’Agenzia delle entrate ha già reso disponibile il nuovo modello ministeriale, scaricabile da qui. Nel caso in cui non abbiate un gestionale specifico, e non vi semplifichiate la vita con i servizi de iltuocontabile.it, è già possibile compilare il modello ed inviarlo grazie al software di compilazione ministeriale.
Dichiarazione IVA 2022: istruzioni
Insieme al modello, sono state rilasciate anche le istruzioni operative. Il documento contiene tutte le istruzioni per la compilazione e l’invio della dichiarazione IVA 2022 per l’anno di imposta 2021. Non ci sono stati grandi stravolgimenti rispetto all’anno scorso, ma solo alcune novità, di cui parleremo nel prossimo paragrafo.
Novità dichiarazione IVA
Le novità principali di quest’anno riguardano essenzialmente tre argomenti: le percentuali di compensazione per il regime iva degli agricoltori, le operazioni sui beni e servizi necessari a fronteggiare il covid-19 e le nuove regole per l’iva nel settore dell’e-commerce.
Percentuali di compensazione agricoltori
Il regime iva degli agricoltori è molto particolare, si basa solo sulle vendite su cui vengono applicate delle percentuali di compensazione stabilite da una specifica tabella. Di questo ne parleremo in un articolo a parte.
Quello che c’è da sapere è che la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata aumentata a 6,4%, così come indicato nel decreto del 5 febbraio 2021. L’aumento della percentuale riguarda in particolare la vendita di legno e legna da ardere, e che quindi abbassa l’iva da versare su questi materiali del 0,4 per cento.
Allo stesso tempo, sono state eliminate le percentuali 7,65 e 7,95 per cento e sostituite dal 9,5% per effetto del decreto sostegni bis.
Queste modifiche intaccano la sezione 1 del quadro VE della dichiarazione iva, per quanto riguarda le vendite e la determinazione del volume d’affari, ma anche la sezione 1 del quadro VF per le operazioni passive.
Beni e servizi per operazioni riguardanti il covid-19
Le cessioni e le prestazioni di servizi per il contenimento dell’emergenza sanitaria vanno indicati al rigo VE33. Al suo interno vanno inserite non solo le operazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 633/72 ma anche le operazioni esenti di cui all’art. 124 del D.L. n. 34/2020. Quindi l’acquisto di tamponi, mascherine, termometri e tutti i servizi accessori vanno indicati al rigo VE33.
Novità IVA e-commerce
Il D.Lgs. n. 83 del 2021 ha recepito la direttiva europea in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.
In particolare è stato rinominato il rigo VO10, cioè “VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI (art. 41, d.l. n. 331/1993)”, ed è riservato solo ai soggetti che:
- non hanno superato i 10.000 euro (o 28.000 euro per cessioni verso San Marino);
- hanno esercitato l’opzione per l’applicazione dell’IVA nello stato UE di destinazione dei beni.
Nel caso in cui si voglia fare la revoca dell’opzione, allora va compilato il quadro VO11.
Dichiarazione IVA come procedere?
Come ogni anno, la dichiarazione IVA è uno degli adempimenti più importanti e impegnativi per ogni studio commerciale. Spesso non si ha tempo di studiare le novità per stare al passo con le scadenze. Però c’è una soluzione:
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